sex chat

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  1. sapiosexual
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    CITAZIONE (Honorè @ 1/8/2014, 17:29) 
    ah va bene! grazie mille per la risposta!!

    premettendo che durante le indagini,prendano anche i log di chat,foto etc.. se consenzienti, non è illegale.
    Diviene illegale se uno dei due divulga,strumentalizza o se sotto minaccia è costretta a fare foto. Insomma in se non è nulla di che,ma ci sono piccolezze che possono crearti mooooolti problemi,soprattutto perchè attualmente il sexting nella maggior parte, lo fanno le ragazze minori anche di 16 anni e questo è un problema perchè molte,per entrare nei social ( vedi badoo o netlog ) o per "vedere" un range diverso di età, s'iscrivono come maggiori di "tot" anni, per accedere anceh magari ad altre sezioni.. e queste spesso continuano a non rivelare la sua vera età. ( vedi il servizio delle iene proprio su questo "lato" ) Ovvio che basta un po di "occhio" per capire.. non basta il basarsi su cio che dice l'altro in cam o per foto ( soprattutto).. e soprattutto i maschietti,dovrebbero imparare ad aspettare e a sollevare dubbi sempre e comunque,sia sull'età, sia sul fattore privacy e delle conseguenze... e non esiste solo la detenzione di materiale illegale;Puo essere un'aggravante comunque.

    Riporto..

    "Proviamo a chiarire la disciplina giuridica della materia.
    Il codice penale, all’articolo 609quater, prende in esame gli atti sessuali con minorenne. Per comprendere questa norma è indispensabile conoscerne il principio ispiratore, ovvero l’incipit da cui il legislatore è partito.
    Diciamo subito che la legge è sempre chiamata a rispondere al suo naturale compito di tutela.
    In linea di principio, nulla c’è da preservare nell’intimo ambito della lecita sessualità adulta e consapevole, dove, infatti, la legge non entra affatto.

    Diversamente, la legge deve predisporre idonei strumenti di tutela quando gli atti sessuali, ampiamente considerati, coinvolgano dei minori. Ciò perché il minore, diversamente dall’adulto, non è completamente capace di autodeterminarsi e, in relazione all’età, è più o meno vulnerabile, influenzabile e manipolabile, specie quando vengono messi in gioco i suoi più intimi e delicati sentimenti.
    Il legislatore, disciplinando gli atti sessuali con minorenne, ha perseguito lo scopo di garantire un sereno, sano e graduale sviluppo sessuale dei giovani, anche preservandoli da traumatiche violazioni della loro sfera più intima.

    Per esplicita disposizione di legge, non sono punibili i minorenni che coscientemente e liberamente compiano tra loro atti sessuali, purché abbiano raggiunto i 13 anni e la differenza d’età all’interno della coppia non superi i 3 anni. In pratica la legge riconosce agli ultratredicenni il diritto a vivere liberamente i legami affettivi tra coetanei. Ammettendo, altresì, che una relazione amorosa possa avere risvolti sessuali già a questa età.

    Fuori dai casi di atti sessuali tra coetanei, la legge considera sempre reato compiere atti sessuali con soggetti minori degli anni 14, anche se consenzienti.
    Esemplificando la lettera della legge, possiamo dire che è riconosciuto al minore ultraquattordicenne il diritto alla libertà sessuale. Ovvero, il minore che abbia compiuto i 14 anni è libero di partecipare scientemente ad atti sessuali, purché liberi, non coartati e non violenti.
    Al contrario, sotto la soglia dei 14 anni, la sfera sessuale è per legge intangibile e, quindi, gli atti sessuali con soggetti minori dei 14 anni costituiscono sempre, per presunzione di legge, reato.
    Chi li commette non può addurre a sua discolpa il consenso del minore. Infatti, la legge, istituendo una presunzione di reato, è come se affermasse la assoluta incapacità del minore degli anni 14 di gestire la propria sfera sessuale, quindi la sua naturale inettitudine a prestarsi ad atti sessuali.

    A maggior tutela del minore la legge individua dei casi specifici in cui è reato compiere atti sessuali con soggetti minori degli anni 16.
    In pratica inquadra delle particolari circostanze di fatto per le quali è necessaria una più stringente tutela, che, appunto, appresta innalzando la soglia d’età della “vittima”.
    Ai sensi del secondo comma dell’articolo 609quater, è reato compiere atti sessuali con soggetti minori degli anni 16 quando il colpevole sia il nonno, il genitore anche adottivo, il tutore o qualunque altra persona a cui il minore sia stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia oppure che abbia col minore una relazione di convivenza.

    Nei casi di specie, la legge deve massimizzare la tutela perché le dinamiche dei rapporti tra i soggetti coinvolti sono tali da condizionare in modo determinante la volontà di un minore. In questo senso il rafforzamento della tutela non può che risolversi in uno spostamento in avanti della indicazione dell’età, per cui si avrà reato non più sino ai 14 anni del minore, ma sino agli anni 16.

    È opportuno precisare che la definizione di atto sessuale accolta dalla legge è aperta ed estesa. È palese che un minore possa, in linea teorica, subire traumaticamente diversi comportamenti sessualmente rilevanti; in altre parole la lesione della sfera dell’intimità sessuale di un minore non è necessariamente legata al solo atto sessuale completo, possono essere traumatici anche più “blandi” comportamenti libidinosi. Nella fattiva valutazione del compimento d’atti sessuali con minori, ogni imputazione va esaminata tenendo conto dei modi ed dei tempi in cui si sono realizzati gli accadimenti, nonché considerando i soggetti protagonisti.

    Come si difende un minore dalla lesione della propria sfera sessuale? E come possono intervenire legittimamente i genitori?

    I reati in esame sono perseguibili a querela.
    Di norma, il diritto di proporre querela spetta esclusivamente alla persona offesa da un reato. Per i minori di 14 anni il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.
    I minori che hanno compiuto 14 anni possono autonomamente esercitare il diritto di querela, ma, in loro vece, possono agire anche i genitori o il tutore.
    Il legislatore ha compiuto la scelta del ricorso alla querela per garantire massimamente la riservatezza della persona lesa.
    In questo modo, infatti, il minore e la sua famiglia avranno sempre la possibilità di decidere in piena autonomia se denunciare o meno.
    La querela, una volta prestata, è irrevocabile. La previsione della irremissibilità della querela dipende dalla necessità di evitare che le denunce vengano ritirate, in corso di procedimento, a seguito di pressioni e minacce esercitate sulle parti offese, ovvero sui querelanti con l’intento preciso di determinarli al ritiro della denuncia

    Dott.ssa Federica Federico"
     
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153 replies since 17/4/2012, 14:47   12536 views
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