Hentai e Pedopornografia

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  1. Shaoran
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    Restless Soul

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    Anche se non ce ne sarebbe stato bisogno, è bene fare chiarezza sul rapporto Hentai - Pedopornografia. Ciò a scanso d'equivoci, dato che c'è ancora qualche idiota che pensa che la raffigurazione di generi hentai come Shota e Lolicon sia pedopornografia o, addirittura, istighi in qualche modo i *pedomani* a commettere reato.

    Secondo wikipedia, gli hentai sono manga giapponesi rivisti e ridisegnati sottoforma "sessuale", più propiamente vengono definiti così:

    CITAZIONE
    Hentai (変態, Hentai?) è una parola giapponese utilizzata al di fuori del Giappone per riferirsi a opere animate giapponesi (hentai anime), riviste a fumetti (hentai manga) e videogiochi contenenti riferimenti sessuali o pornografici espliciti. Il suo uso in italiano deriva dall'uso che ne viene fatto nello slang inglese.

    Siccome però questi sono fumetti, essi possono raffigurare qualunque scena perchè non sono veri, in realtà è come se tu facessi una fiaba a contenuto erotico.
    Ed infatti la definizione che sussegue su Wikipedia è tale:

    CITAZIONE
    Rispetto all'erotismo nella fotografia, l'hentai permette l'uso completo dell'immaginazione, così come di scene completamente distaccate dalla realtà e dai valori culturali "normali". Elementi di fantasie sessuali sono rappresentati in maniera che sarebbe impossibile filmare, neppure disponendo di un budget consistente dedicato agli effetti speciali.

    Ipotizzando ciò si capisce che non han nulla a che fare con la suddetta pornografia e scendendo alle classificazioni hentai possiamo notare ciò:

    CITAZIONE
    # Lolicon e Shotacon, include, rispettivamente, ragazze o ragazzi di età inferiori ai quindici anni. In alcuni casi l'ambiguità dell'età può permettere ad un personaggio di rientrare nell'età del consenso (sedici anni per il Giappone). In alcuni casi sono ovviamente più giovani e pertanto possono essere confuse con la pornografia infantile. In realtà, secondo l'interpretazione giuridica comunemente accettata nella normativa italiana, il mero disegno, per quanto ben eseguito, non è legalmente equiparabile alla pornografia infantile anche perché mancherebbe di fatto il soggetto che è vittima dell'abuso.

    Da rendere nota e ben visibile questa parte: In realtà, secondo l'interpretazione giuridica comunemente accettata nella normativa italiana, il mero disegno, per quanto ben eseguito, non è legalmente equiparabile alla pornografia infantile anche perché mancherebbe di fatto il soggetto che è vittima dell'abuso. Quindi, è possibile far si di disegnare sessualmente qualunque cosa che non abbia come riferimento una persona che realmente esiste.

    Per quanto riguarda la pedopornografia viene citato questo:

    CITAZIONE
    La normativa italiana

    In Italia la pedofilia come reato è stata disciplinata dalla legge 66 del 15 febbraio 1996, Norme contro la violenza sessuale[4], che ha introdotto i seguenti articoli del codice penale:

    * art. 609 quater: Atti sessuali con minorenne
    * art. 609 quinquies: Corruzione di minorenne
    * art. 609 sexies: Ignoranza dell'età della persona offesa
    * art. 609 decies: Comunicazione al tribunale per i minorenni

    Successivamente è stata emanata la legge 269/1998 [5], che introduce "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" . Sono stati pertanto creati gli articoli 600 bis e seguenti del codice penale:

    * art. 600 bis: Prostituzione minorile
    * art. 600 ter: Pornografia minorile
    * art. 600 quater: Detenzione di materiale pornografico
    * art. 600 quinquies: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

    La legge 269/1998 è stata recentemente aggiornata dalla legge n. 38 del 2 marzo 2006 (38/2006)[6], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006, recante titolo: "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet" (legge che modifica la precedente normativa in particolare adeguandola ai recenti accordi internazionali e alla decisione quadro europea). Queste le principali novità:

    * inasprimento delle pene
    * ampliamento della nozione di pedo-pornografia e del suo ambito
    * modifica dell'art. 600 bis del codice penale (prostituzione minorile): viene punito chi compie atti sessuali, in cambio di denaro o di altra utilità, con minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni (precedentemente l’età era compresa tra i 14 e i 16 anni)
    * obbligo per i tour operator che organizzano i viaggi di inserire in modo evidente, sui cataloghi e sui documenti forniti agli utenti, la dicitura: "la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".
    * introduzione della pedo-pornografia virtuale. Le pene previste (dagli art. 600 ter e 600 quater del codice penale) per i reati di pedo-pornografia si possono applicare – seppure diminuite di un terzo – anche alle immagini virtuali. Per immagini virtuali si intendono quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse "con tecniche di elaborazione grafica (...) la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".
    * agevolazione dell'attività degli inquirenti attraverso la possibilità di arresto in flagranza di reato per l'acquisto o la cessione di materiale pedo-pornografico anche virtuale. L'arresto è facoltativo e può essere deciso in base alle quantità e alla qualità del materiale reperito.
    * introduzione tra le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici o nelle strutture, pubbliche o private, frequentate prevalentemente da minori.

    Da notare un aggiunta alla legge cioè questa:
    * art. 600 quater: Detenzione di materiale pornografico questo incorre alle pesanti sanzioni sopracitate ma solo in caso che la persona abbia superato i 14 anni di età.


    Codice Penale Italiano

    http://it.wikisource.org/wiki/Codice_Penal...o.281.29.282.29

    http://it.wikisource.org/wiki/Codice_Penal...minorile.281.29

    http://it.wikisource.org/wiki/Codice_Penal...minorile.281.29

    http://it.wikisource.org/wiki/Codice_Penal...minorile.281.29

    __________________________________________________________________________

    Siete quindi pregati di non postare video, da qualunque sito essi provengano, pedopornografici, in quanto si andrà a pesanti sanzioni da parte della legge italiana e da forumfree oltre alle denuncie alle autorità competenti che provvederanno a rimuovere i video "incriminati".
    Affidandoci al vostro buon senso, speriamo in una collaborazione.
    Distinti saluti.

    Lo staff di Hentai Fantasy.



    Edited by Shaoran Tsubasa - 14/4/2009, 19:22
     
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130 replies since 14/4/2009, 16:44   9872 views
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